1. Possono essere istituite scuole telematiche private in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
2. Alle scuole telematiche private autorizzate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di accesso, equiparazione e articolazione in tre gradi.