Art. 5.
(Scuole telematiche private).

      1. Possono essere istituite scuole telematiche private in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Alle scuole telematiche private autorizzate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di accesso, equiparazione e articolazione in tre gradi.